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Statuto dello studente

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DPR 249 DEL 24 GIUGNO 1998

(pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 27 luglio 1998)

All'inizio dell'anno scolastico 1998/99 è entrato in vigore lo Statuto delle studentesse e degli studenti, un altro tassello del rinnovamento della scuola, frutto di un lungo confronto che ha coinvolto tutte le componenti della scuola, in primo luogo gli studenti, attraverso le loro associazioni, le loro rappresentanze istituzionali e numerosissimi contributi giunti da assemblee d'istituto. Ora occorre lavorare per rendere lo Statuto sempre più conosciuto e applicato e per far si che i principi contenuti in esso entrino definitivamente a far parte della cultura della scuola.

Lo Statuto, che assume la forma di decreto del presidente della Repubblica (D.P.R., si colloca nel processo di acquisizione dell'autonomia da parte delle scuole, sia nel senso che detta norme generali che i singoli istituti dovranno poi integrare e sviluppare, sia nel senso che contribuisce a definire il quadro delle relazioni fra gli studenti, e fra studenti e altre componenti, all'interno delle comunità scolastiche chiamate a progettare autonomamente la loro offerta formativa

 

D.P.R. 24 giugno 1998, n.249

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (In GU 29 luglio 1998, n.175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della costituzione;
Visto l'articolo 328, del decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1,2 e 13 della legge 15 Marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di gratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 Novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 Marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 Ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 Agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella Adunanza del 10 Febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio d Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nella Adunanza del 4 Maggio 1998;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 Maggio 1998;
Sulla proposta del ministro della Pubblica Istruzione:

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art:1 (vita della comunità scolastica)

1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3.La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'insegnamento nella vita attiva.

4.La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art.2 (diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperto alla pluralità delle idee.La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza l'inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta di libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità e tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b. Offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno d'iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c. Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonchè per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d. La salubilità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f. Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonchè l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex-studenti e con le loro associazioni.